Sentenza 109/1981 (ECLI:IT:COST:1981:109)
Massima numero 9503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
07/05/1981; Decisione del
07/05/1981
Deposito del 25/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 109/81 A. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - MINORENNI - INTEGRAZIONE DELLA VOLONTA' - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - EFFETTI NORMATIVI PERSEGUITI DAL GIUDICE A QUO - IRRAGGIUNGIBILITA' - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 109/81 A. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - MINORENNI - INTEGRAZIONE DELLA VOLONTA' - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - EFFETTI NORMATIVI PERSEGUITI DAL GIUDICE A QUO - IRRAGGIUNGIBILITA' - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale concernente una disposizione la cui caducazione non comporterebbe le conseguenze normative cui mirava il giudice a quo. Nella specie era stato impugnato, oltre all'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194, riguardante l'integrazione del consenso della gestante minorenne rispetto all'interruzione della gravidanza e la possibilita` di prescinderne con autorizzazione del giudice tutelare, anche il precedente art. 4, che indica le circostanze che vanno accusate in ogni caso dalla gestante per promuovere la procedura abortiva, ritenendosi il permanere in vigore di quest'ultima disposizione strumentale rispetto allo stesso instaurarsi del procedimento dinanzi al giudice tutelare. La Corte ha osservato tuttavia che se anche l'art. 4 fosse stato dichiarato illegittimo, e da tale pronuncia fossero scaturite altre previsioni giustificative dell'interruzione della gravidanza, non per questo sarebbe venuta nella specie a cadere la norma che prescrive l'audizione della gestante, la quale, in quanto minorenne, avrebbe dovuto comunque essere autorizzata dal giudice tutelare all'interruzione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 31 Cost., degli artt. 4 e 12 legge 22 maggio 1978 n. 194).
E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale concernente una disposizione la cui caducazione non comporterebbe le conseguenze normative cui mirava il giudice a quo. Nella specie era stato impugnato, oltre all'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194, riguardante l'integrazione del consenso della gestante minorenne rispetto all'interruzione della gravidanza e la possibilita` di prescinderne con autorizzazione del giudice tutelare, anche il precedente art. 4, che indica le circostanze che vanno accusate in ogni caso dalla gestante per promuovere la procedura abortiva, ritenendosi il permanere in vigore di quest'ultima disposizione strumentale rispetto allo stesso instaurarsi del procedimento dinanzi al giudice tutelare. La Corte ha osservato tuttavia che se anche l'art. 4 fosse stato dichiarato illegittimo, e da tale pronuncia fossero scaturite altre previsioni giustificative dell'interruzione della gravidanza, non per questo sarebbe venuta nella specie a cadere la norma che prescrive l'audizione della gestante, la quale, in quanto minorenne, avrebbe dovuto comunque essere autorizzata dal giudice tutelare all'interruzione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 31 Cost., degli artt. 4 e 12 legge 22 maggio 1978 n. 194).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte