Sentenza 109/1981 (ECLI:IT:COST:1981:109)
Massima numero 9504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
07/05/1981; Decisione del
07/05/1981
Deposito del 25/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 109/81 B. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - MINORENNI - INTEGRAZIONE DELLA VOLONTA' - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - CONSULTAZIONE DEI GENITORI DELLA MINORE - OBBLIGATORIETA' - ESCLUSIONE - AVVERSIONE DEI GENITORI ALLE PRATICHE ABORTIVE - RILEVANZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 109/81 B. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - MINORENNI - INTEGRAZIONE DELLA VOLONTA' - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - CONSULTAZIONE DEI GENITORI DELLA MINORE - OBBLIGATORIETA' - ESCLUSIONE - AVVERSIONE DEI GENITORI ALLE PRATICHE ABORTIVE - RILEVANZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta con l'art. 30 Cost. l'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui, per il caso che una minorenne chieda di interrompere la gravidanza senza averne informato i genitori, non prevede che questi debbano obbligatoriamente essere sentiti nel corso del procedimento, o comunque nella parte in cui prevede che basta ad impedire la consultazione dei genitori l'avversione di principio alle pratiche abortive, loro imputata per via di note o presumibili opinioni morali o religiose. La consultazione dei genitori e` invero lasciata alla valutazione del consultorio, della struttura socio-sanitaria o del medico di fiducia, e in definitiva al prudente apprezzamento del giudice. Tale scelta legislativa e` giustificata dall'intento, perseguito dal legislatore, di prevenire l'aborto clandestino piuttosto che reprimerlo, ed a tal fine e` appunto garantita la riservatezza della procedura, prevedendosi che il genitore della minore possa essere sentito quando sia ragionevole presumere che il doverlo consultare aggravi il rischio di ricorso all'aborto clandestino. L'esercizio del diritto-dovere sancito dall'art. 30 Cost. non e` quindi precluso, ma e` consentito quando il giudice tutelare ritenga operante, nella specie, l'insostituibile rapporto affettivo fra genitori e figli. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194).
Non contrasta con l'art. 30 Cost. l'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui, per il caso che una minorenne chieda di interrompere la gravidanza senza averne informato i genitori, non prevede che questi debbano obbligatoriamente essere sentiti nel corso del procedimento, o comunque nella parte in cui prevede che basta ad impedire la consultazione dei genitori l'avversione di principio alle pratiche abortive, loro imputata per via di note o presumibili opinioni morali o religiose. La consultazione dei genitori e` invero lasciata alla valutazione del consultorio, della struttura socio-sanitaria o del medico di fiducia, e in definitiva al prudente apprezzamento del giudice. Tale scelta legislativa e` giustificata dall'intento, perseguito dal legislatore, di prevenire l'aborto clandestino piuttosto che reprimerlo, ed a tal fine e` appunto garantita la riservatezza della procedura, prevedendosi che il genitore della minore possa essere sentito quando sia ragionevole presumere che il doverlo consultare aggravi il rischio di ricorso all'aborto clandestino. L'esercizio del diritto-dovere sancito dall'art. 30 Cost. non e` quindi precluso, ma e` consentito quando il giudice tutelare ritenga operante, nella specie, l'insostituibile rapporto affettivo fra genitori e figli. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte