Sentenza 109/1981 (ECLI:IT:COST:1981:109)
Massima numero 9505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
07/05/1981; Decisione del
07/05/1981
Deposito del 25/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 109/81 C. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - MINORENNI - INTEGRAZIONE DELLA VOLONTA' - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE GESTANTI MAGGIORENNI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 109/81 C. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - MINORENNI - INTEGRAZIONE DELLA VOLONTA' - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE GESTANTI MAGGIORENNI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta col principio di uguaglianza l'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui prevede che la richiesta di interruzione della gravidanza avanzata da un minore degli anni diciotto sia subordinata all'assenso di chi esercita sulla gestante la potesta` o la tutela, o vada altrimenti autorizzata dal giudice tutelare, mentre la gestante maggiorenne che promuove la procedura abortiva ha il diritto di ottenere, espletate le prescritte modalita`, il certificato che l'autorizza all'interruzione della gravidanza. Tale discrezionale valutazione del legislatore appare, invero, giustificata tenendo conto della delicatezza e serieta` della scelta che viene in considerazione nella specie e della sua incidenza sullo stato di salute e sulle stesse condizioni di vita, anche future, della minore. La possibilita` poi che le gestanti minorenni siano impedite ovvero assecondate nell'intento di abortire, secondo il convincimento di chi ne integra la volonta`, costituisce una mera conseguenza dell'applicazione della norma impugnata, ma non vulnera in alcun senso il precetto dell'art. 3 Cost. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194).
Non contrasta col principio di uguaglianza l'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui prevede che la richiesta di interruzione della gravidanza avanzata da un minore degli anni diciotto sia subordinata all'assenso di chi esercita sulla gestante la potesta` o la tutela, o vada altrimenti autorizzata dal giudice tutelare, mentre la gestante maggiorenne che promuove la procedura abortiva ha il diritto di ottenere, espletate le prescritte modalita`, il certificato che l'autorizza all'interruzione della gravidanza. Tale discrezionale valutazione del legislatore appare, invero, giustificata tenendo conto della delicatezza e serieta` della scelta che viene in considerazione nella specie e della sua incidenza sullo stato di salute e sulle stesse condizioni di vita, anche future, della minore. La possibilita` poi che le gestanti minorenni siano impedite ovvero assecondate nell'intento di abortire, secondo il convincimento di chi ne integra la volonta`, costituisce una mera conseguenza dell'applicazione della norma impugnata, ma non vulnera in alcun senso il precetto dell'art. 3 Cost. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte