Sentenza 116/1981 (ECLI:IT:COST:1981:116)
Massima numero 11471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  23/06/1981;  Decisione del  23/06/1981
Deposito del 07/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 116/81. LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PATROCINIO STATALE - NOMINA DEL DIFENSORE - COMPENSO LIQUIDATO DEL GIUDICE E POSTO A CARICO DELLA P.A. - ESTRANEITA' DELLA P.A. AL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA.

Testo
La legge n. 533/1973 nel disciplinare il gratuito patrocinio dei lavoratori non abbienti ha abbandonato il sistema dell'affidamento dei relativi compiti ad appositi organi amministrativi, inserendo la relativa procedura nel procedimento giurisdizionale, e attribuendo all'amministrazione, tramite l'Intendenza di finanza, il compito di segnalare gli elementi in ordine alla esistenza ed alla persistenza dei requisiti di legge per l'ammissione al beneficio ed il pagamento delle spese liquidate dal giudice e la prenotazione a debito per la eventualita` della ripetizione degli onorari. Non sussiste alcuna contrapposizione tra autorita` giudiziaria e P.A. sia perche` il giudice agisce in luogo dell'Amministrazione medesima, sia perche` l'art. 11 della legge n. 533/1973 prevede l'intervento dello Stato per chiedere la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio. Non e` pertanto fondata - in riferimento all'art. 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 13 commi 1, 2 e 3 e 14 comma 2 della L. 11 agosto 1973 n. 533, i quali prevedono l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la nomina del difensore d'ufficio, e la liquidazione del relativo compenso con provvedimenti giurisdizionali che fanno stato nei confronti della P.A..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte