Sentenza 117/1981 (ECLI:IT:COST:1981:117)
Massima numero 9506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  23/06/1981;  Decisione del  23/06/1981
Deposito del 07/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 117/81. MISURE DI PREVENZIONE - GENERICITA' DELLA PREVISIONE LEGISLATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RINVIO - MANCANZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita` costituzionale allorche` manchi qualsiasi motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione e difetti persino l'indicazione delle specifiche norme di legge delle quali il giudice a quo ritiene di dover fare applicazione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sollevata in riferimento all'art. 25, ult, comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte