Sentenza 237/2020 (ECLI:IT:COST:2020:237)
Massima numero 42817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 13/11/2020; Pubblicazione in G. U. 18/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  42818  42819  42820  42821


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità nel giudizio a quo delle norme censurate - Plausibile esclusione di interpretazione adeguatrice - Ammissibilità delle questioni.

Testo

Sussistono le condizioni di ammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. n. 28 del 2011. In entrambi i giudizi a quibus si fa questione di spettanza, o no - come disciplinata dalla norma censurata -, degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in favore di nuovi impianti (o ricostruiti o potenziati) entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012. Il rimettente ha, poi, plausibilmente escluso la possibilità di una interpretazione adeguatrice.

Secondo il più recente orientamento costituzionale in tema di interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità a Costituzione (c.d. interpretazione conforme), è sufficiente che il rimettente l'abbia plausibilmente esclusa anche solo perché improbabile o difficile; in tale evenienza la questione deve essere scrutinata nel merito dalla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2020 e n. 42 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art. 42  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte