Sentenza 119/1981 (ECLI:IT:COST:1981:119)
Massima numero 11522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
23/06/1981; Decisione del
23/06/1981
Deposito del 07/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11523
Titolo
SENT. 119/81 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PUBBLICI DI TELEFONIA - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - DECORRENZA - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 119/81 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PUBBLICI DI TELEFONIA - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - DECORRENZA - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Per costante giurisprudenza di questa Corte il radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza implica che la questione debba essere dichiarata inammissibile, non avendo per tal verso il giudice a quo ottemperato al precetto dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87. E' pertanto inammissibile la questione qualora l'ordinanza di rimessione non contenga il benche` minimo accenno alla fattispecie oggetto del giudizio a quo ne` motivi in qual modo la questione medesima necessariamente rilevi ai fini del decidere (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22 l. 13 luglio 1968, n. 583 e unico l. 20 marzo 1968, n. 369, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - cfr. SS. nn. 134/1980, 43/1981 e 81/1981
Per costante giurisprudenza di questa Corte il radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza implica che la questione debba essere dichiarata inammissibile, non avendo per tal verso il giudice a quo ottemperato al precetto dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87. E' pertanto inammissibile la questione qualora l'ordinanza di rimessione non contenga il benche` minimo accenno alla fattispecie oggetto del giudizio a quo ne` motivi in qual modo la questione medesima necessariamente rilevi ai fini del decidere (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22 l. 13 luglio 1968, n. 583 e unico l. 20 marzo 1968, n. 369, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - cfr. SS. nn. 134/1980, 43/1981 e 81/1981
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte