Ordinanza 120/1981 (ECLI:IT:COST:1981:120)
Massima numero 14512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  23/06/1981;  Decisione del  23/06/1981
Deposito del 07/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 120/81. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DI ABITAZIONE - PROROGA DEI CONTRATTI - LIMITI DI APPLICAZIONE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., degli artt. 1 d.l. 13 maggio 1976, n. 228 convertito con modif. in l. 22 maggio 1976, n. 349, e 1, comma primo, l. 31 luglio 1975, n. 363 di conversione del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, nella parte in cui dispongono per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che la proroga si applichi limitatamente ai contratti stipulati con conduttori che abbiano un reddito complessivo annuo non superiore a L. 4.000.000 senza tener conto del carico di famiglia del conduttore, in quanto nel provvedimento di rimessione si riscontra un radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte