Sentenza 125/1981 (ECLI:IT:COST:1981:125)
Massima numero 11524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  23/06/1981;  Decisione del  23/06/1981
Deposito del 07/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 125/81. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA - RIDUZIONE QUALORA IL LAVORATORE NON INTENDA ABBANDONARE LA LAVORAZIONE CAUSATIVA DELL'INABILITA'- DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche` il giudice a quo nulla dice ne` sulla rilevanza ne` sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale, esse debbono essere dichiarate inammissibili. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 136 e "di riflesso" dell'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate con riferimento agli artt. 3, secondo comma, 35, 36 e 38 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte