Sentenza 126/1981 (ECLI:IT:COST:1981:126)
Massima numero 9469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
24/06/1981; Decisione del
24/06/1981
Deposito del 10/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/81 B. IMPIEGO PUBBLICO - PROFESSORI UNIVERSITARI OPERANTI IN CLINICHE UNIVERSITARIE - INDENNITA' AGGIUNTIVA - TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO NON MAGGIORE DI QUELLO DEI PRIMARI NON PROFESSORI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 126/81 B. IMPIEGO PUBBLICO - PROFESSORI UNIVERSITARI OPERANTI IN CLINICHE UNIVERSITARIE - INDENNITA' AGGIUNTIVA - TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO NON MAGGIORE DI QUELLO DEI PRIMARI NON PROFESSORI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non viola il principio della giusta retribuzione, l'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, che riconosce ai professori universitari che svolgono attivita` assistenziale in cliniche universitarie, per il maggior lavoro al quale essi sono assoggettati, una indennita` aggiuntiva non superiore nel suo ammontare a quanto occorrente per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzione e anzianita`. E' sufficiente, infatti, che il legislatore prenda in considerazione, in modo non irrazionale, la posizione degli universitari inseriti nelle cliniche, restando, per il resto, alla sua valutazione discrezionale il criterio in base al quale calcolare l'emolumento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, in riferimento all'art. 36 della Costituzione).
Non viola il principio della giusta retribuzione, l'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, che riconosce ai professori universitari che svolgono attivita` assistenziale in cliniche universitarie, per il maggior lavoro al quale essi sono assoggettati, una indennita` aggiuntiva non superiore nel suo ammontare a quanto occorrente per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzione e anzianita`. E' sufficiente, infatti, che il legislatore prenda in considerazione, in modo non irrazionale, la posizione degli universitari inseriti nelle cliniche, restando, per il resto, alla sua valutazione discrezionale il criterio in base al quale calcolare l'emolumento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, in riferimento all'art. 36 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte