Sentenza 237/2020 (ECLI:IT:COST:2020:237)
Massima numero 42818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 13/11/2020; Pubblicazione in G. U. 18/11/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Ritenuta impossibilità di assimilare situazioni diverse - Profilo che attiene al merito - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Ritenuta impossibilità di assimilare situazioni diverse - Profilo che attiene al merito - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. n. 28 del 2011, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità per presupposto interpretativo erroneo del rimettente. L'eccezione, relativa alla asserita impossibilità di assimilare le situazioni poste in comparazione, riguarda un profilo che attiene al merito della censura, avente ad oggetto la violazione del principio di ragionevolezza. (Precedente citato: sentenza n. 35 del 2017).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. n. 28 del 2011, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità per presupposto interpretativo erroneo del rimettente. L'eccezione, relativa alla asserita impossibilità di assimilare le situazioni poste in comparazione, riguarda un profilo che attiene al merito della censura, avente ad oggetto la violazione del principio di ragionevolezza. (Precedente citato: sentenza n. 35 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/03/2011
n. 28
art. 42
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte