Sentenza 204/2024 (ECLI:IT:COST:2024:204)
Massima numero 46585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 17/12/2024; Pubblicazione in G. U. 18/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46582  46583  46584  46586  46587  46588  46589  46590  46591  46592  46593  46594  46595


Titolo
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 48, 104, primo comma, 107 e 108 Cost., dell’art. 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022, che disciplina la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la consiliatura successiva all’entrata in vigore della anzidetta legge. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.



Atti oggetto del giudizio

legge  31/08/2022  n. 130  art. 8  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 104  co. 1

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte