Sentenza 126/1981 (ECLI:IT:COST:1981:126)
Massima numero 9472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
24/06/1981; Decisione del
24/06/1981
Deposito del 10/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/81 E. IMPIEGO PUBBLICO - PROFESSORI UNIVERSITARI - INDENNITA' PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN CLINICHE UNIVERSITARIE - DIVIETO DI CORRISPONDERE INDENNITA' AGGIUNTIVE AI FUNZIONARI DIRIGENTI - NON APPLICABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 126/81 E. IMPIEGO PUBBLICO - PROFESSORI UNIVERSITARI - INDENNITA' PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN CLINICHE UNIVERSITARIE - DIVIETO DI CORRISPONDERE INDENNITA' AGGIUNTIVE AI FUNZIONARI DIRIGENTI - NON APPLICABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il divieto di corrispondere ai "funzionari dirigenti", oltre all'indennita` di funzione, ulteriori "indennita`, proventi o compensi a qualsiasi titolo in connessione con la carica, salvo che abbiano carattere di generalita` per tutti gli impiegati civili dello Stato", statuito dall'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, non puo` ragionevolmente essere esteso alle indennita` previste dall'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213 e dall'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 a favore dei professori universitari che prestano la loro opera in cliniche universitarie, per la particolare finalita` di queste, dirette a perequare il trattamento dei professori universitari con quello dei medici ospedalieri di pari funzioni e anzianita`. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, nella parte in cui esclude che ai docenti universitari i quali operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il paramentro 825 possa essere corrisposta l'indennita` prevista dall'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213 e dall'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. - cfr. S. n. 219/1975.
Il divieto di corrispondere ai "funzionari dirigenti", oltre all'indennita` di funzione, ulteriori "indennita`, proventi o compensi a qualsiasi titolo in connessione con la carica, salvo che abbiano carattere di generalita` per tutti gli impiegati civili dello Stato", statuito dall'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, non puo` ragionevolmente essere esteso alle indennita` previste dall'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213 e dall'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 a favore dei professori universitari che prestano la loro opera in cliniche universitarie, per la particolare finalita` di queste, dirette a perequare il trattamento dei professori universitari con quello dei medici ospedalieri di pari funzioni e anzianita`. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, nella parte in cui esclude che ai docenti universitari i quali operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il paramentro 825 possa essere corrisposta l'indennita` prevista dall'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213 e dall'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. - cfr. S. n. 219/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte