Sentenza 127/1981 (ECLI:IT:COST:1981:127)
Massima numero 11526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
24/06/1981; Decisione del
24/06/1981
Deposito del 10/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 127/81 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - AUTORIZZAZIONE LEGISLATIVA A MODIFICARE O INTEGRARE CON ATTO AMMINISTRATIVO LE TABELLE ANNESSE AL MEDESIMO ATTO CON FORZA DI LEGGE CONTENENTE L'AUTORIZZAZIONE - VIOLAZIONE DEI LIMITI COSTITUZIONALI ALL'ATTIVITA' LEGISLATIVA DEL POTERE ESECUTIVO - NON SUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 127/81 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - AUTORIZZAZIONE LEGISLATIVA A MODIFICARE O INTEGRARE CON ATTO AMMINISTRATIVO LE TABELLE ANNESSE AL MEDESIMO ATTO CON FORZA DI LEGGE CONTENENTE L'AUTORIZZAZIONE - VIOLAZIONE DEI LIMITI COSTITUZIONALI ALL'ATTIVITA' LEGISLATIVA DEL POTERE ESECUTIVO - NON SUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel nostro ordinamento e` riscontrabile una certa proclivita` del legislatore a collocare in un testo legislativo, per lo piu` come allegati, e percio` in aggiunta alla parte squisitamente normativa, anche dati della realta`, individuati in base a criteri tecnici, demandando poi all'esecutivo, o all'organo dell'esecutivo competente per materia, di apportare a quei dati gli aggiustamenti che l'esperienza, una piu` matura riflessione, il progresso tecnico rendano consigliabili. Meglio che un metodo, e` un espediente, questo, tutt'altro che inconsueto, anche se non certo irreprensibile sotto il profilo concettuale, che non puo` tuttavia essere dichiarato di per se` illegittimo e che, quindi, non rende a sua volta illegittimo l'atto con cui l'esecutivo modifica o integra quei dati. La contestualita` di tabelle, liste, elenchi e dell'autorizzazione alla loro modifica od integrazione mediante un atto di normazione secondaria e` la prova che l'inserzione, in una legge o atto equiparato, specie se promosso dalla necessita` ed urgenza, di quelle tabelle, liste, elenchi e` meramente occasionale e che, pertanto, non puo` ravvisarsi in tal metodo l'intenzione di riservare al legislatore materie che postulano valutazioni di carattere tecnico, e percio` logicamente, oltre che tradizionalmente, di pertinenza dell'esecutivo. La Corte ha gia` piu` volte escluso l'illegittimita` costituzionale di simili autorizzazioni, implicitamente ritenendo compatibile col sistema - in quanto non sintomatico ne` di un trasferimento di competenza degli organi del potere legislativo a quelli del potere amministrativo, ne` di un'attribuzione a questi ultimi del temporaneo esercizio del potere legislativo - la circostanza che, per particolari ragioni, si fosse fatto ricorso all'atto legislativo in materia istituzionalmente affidata alla cura di organi amministrativi. La norma impugnata - che autorizza la modifica o integrazione con atto amministrativo delle tabelle delle malattie professionali annesse alla legge delegata di cui fa parte - sfugge percio` alla denunziata censura di illegittimita` costituzionale. Appare, invece, improprio ed alquanto contraddittorio il richiamo agli artt. 76 e 77 Cost. nello stesso momento in cui si afferma che il d.P.R. n. 482 del 1975 e` atto amministrativo. Il vero e` che nell'art. 3 d.P.R. n. 1124 del 1965 non si configura alcuna subdelega da parte del legislatore delegato. (infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in relazione agli artt. 76 e 77 Cost.). - cfr. SS. nn. 43/1959, 61/1963, 32/1966, 40/1970, 139/1976
Nel nostro ordinamento e` riscontrabile una certa proclivita` del legislatore a collocare in un testo legislativo, per lo piu` come allegati, e percio` in aggiunta alla parte squisitamente normativa, anche dati della realta`, individuati in base a criteri tecnici, demandando poi all'esecutivo, o all'organo dell'esecutivo competente per materia, di apportare a quei dati gli aggiustamenti che l'esperienza, una piu` matura riflessione, il progresso tecnico rendano consigliabili. Meglio che un metodo, e` un espediente, questo, tutt'altro che inconsueto, anche se non certo irreprensibile sotto il profilo concettuale, che non puo` tuttavia essere dichiarato di per se` illegittimo e che, quindi, non rende a sua volta illegittimo l'atto con cui l'esecutivo modifica o integra quei dati. La contestualita` di tabelle, liste, elenchi e dell'autorizzazione alla loro modifica od integrazione mediante un atto di normazione secondaria e` la prova che l'inserzione, in una legge o atto equiparato, specie se promosso dalla necessita` ed urgenza, di quelle tabelle, liste, elenchi e` meramente occasionale e che, pertanto, non puo` ravvisarsi in tal metodo l'intenzione di riservare al legislatore materie che postulano valutazioni di carattere tecnico, e percio` logicamente, oltre che tradizionalmente, di pertinenza dell'esecutivo. La Corte ha gia` piu` volte escluso l'illegittimita` costituzionale di simili autorizzazioni, implicitamente ritenendo compatibile col sistema - in quanto non sintomatico ne` di un trasferimento di competenza degli organi del potere legislativo a quelli del potere amministrativo, ne` di un'attribuzione a questi ultimi del temporaneo esercizio del potere legislativo - la circostanza che, per particolari ragioni, si fosse fatto ricorso all'atto legislativo in materia istituzionalmente affidata alla cura di organi amministrativi. La norma impugnata - che autorizza la modifica o integrazione con atto amministrativo delle tabelle delle malattie professionali annesse alla legge delegata di cui fa parte - sfugge percio` alla denunziata censura di illegittimita` costituzionale. Appare, invece, improprio ed alquanto contraddittorio il richiamo agli artt. 76 e 77 Cost. nello stesso momento in cui si afferma che il d.P.R. n. 482 del 1975 e` atto amministrativo. Il vero e` che nell'art. 3 d.P.R. n. 1124 del 1965 non si configura alcuna subdelega da parte del legislatore delegato. (infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in relazione agli artt. 76 e 77 Cost.). - cfr. SS. nn. 43/1959, 61/1963, 32/1966, 40/1970, 139/1976
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte