Sentenza 127/1981 (ECLI:IT:COST:1981:127)
Massima numero 11527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  24/06/1981;  Decisione del  24/06/1981
Deposito del 10/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11525  11526


Titolo
SENT. 127/81 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - AUTORIZZAZIONE LEGISLATIVA A MODIFICARE O INTEGRARE CON ATTO AMMINISTRATIVO LE TABELLE ANNESSE AL MEDESIMO ATTO CON FORZA DI LEGGE CONTENENTE L'AUTORIZZAZIONE - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI PRESTAZIONI IMPOSTE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IMMOTIVATA DEL CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 23 Cost. contiene, si`, una riserva di legge, ma relativa, e percio` non puo` considerarsi illegittima l'eventuale imposizione, a carico dei datori di lavoro, di nuove o diverse prestazioni patrimoniali, che derivasse da un atto non legislativo, quando questo tragga legittimazione da una legge, ancorche` delegata, come appunto nella specie. Si omette ogni considerazione dell'invocazione dell'art. 38 perche` immotivata. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in relazione agli artt. 23 e 38 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte