Sentenza 129/1981 (ECLI:IT:COST:1981:129)
Massima numero 9659
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/06/1981; Decisione del
24/06/1981
Deposito del 10/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9660
Titolo
SENT. 129/81 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSI AVVERSO LA PRETESA DELLA PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DI SOTTOPORRE AL GIUDIZIO CONTABILE I TESORIERI DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, DELLA CAMERA E DEL SENATO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL CONFLITTO.
SENT. 129/81 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSI AVVERSO LA PRETESA DELLA PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DI SOTTOPORRE AL GIUDIZIO CONTABILE I TESORIERI DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, DELLA CAMERA E DEL SENATO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL CONFLITTO.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato relativamente alla pretesa avanzata dalla Corte dei Conti di sottoporre a giudizio contabile i tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera e del Senato. Spetta, inoltre, ai Presidenti di ciascuna Camera, la legittimazione a ricorrere sulla base di conformi deliberazioni delle rispettive assemblee, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta` del potere cui appartengono. E' altresi` legittimato a ricorrere il Presidente della Repubblica, a salvaguardia della sua autonomia e per la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, cui si coordinano i compiti del Segretariato Generale; del pari legittimata e` la Sezione prima della Corte dei Conti, cui promana il potere del giudizio di conto. Oggettivamente considerato il conflitto di attribuzione non e` ristretto ai soli casi in cui viene in contestazione l'appartenenza del potere, ma si estende a comprendere anche quelle ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un proprio potere discenda la menomazione di un'altrui sfera di attribuzioni. - cfr. Sent. n. 110 del 1970.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato relativamente alla pretesa avanzata dalla Corte dei Conti di sottoporre a giudizio contabile i tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera e del Senato. Spetta, inoltre, ai Presidenti di ciascuna Camera, la legittimazione a ricorrere sulla base di conformi deliberazioni delle rispettive assemblee, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta` del potere cui appartengono. E' altresi` legittimato a ricorrere il Presidente della Repubblica, a salvaguardia della sua autonomia e per la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, cui si coordinano i compiti del Segretariato Generale; del pari legittimata e` la Sezione prima della Corte dei Conti, cui promana il potere del giudizio di conto. Oggettivamente considerato il conflitto di attribuzione non e` ristretto ai soli casi in cui viene in contestazione l'appartenenza del potere, ma si estende a comprendere anche quelle ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un proprio potere discenda la menomazione di un'altrui sfera di attribuzioni. - cfr. Sent. n. 110 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37