Sentenza 129/1981 (ECLI:IT:COST:1981:129)
Massima numero 9660
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/06/1981;  Decisione del  24/06/1981
Deposito del 10/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9659


Titolo
SENT. 129/81 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - GIURISDIZIONE CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI - CAPACITA' ESPANSIVA DEL T.U. N. 1214 DEL 1934, ART. 103 COMMA 2, COST. - RICORSO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, DELLA CAMERA E DEL SENATO, AVVERSO I DECRETI CON I QUALI LA CORTE DEI CONTI HA PRESCRITTO UN TERMINE DI SEI MESI PER LA PRESENTAZIONE DEI CONTI RELATIVI ALLE GESTIONI DAL 1969 AL 1977 - AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DI VERTICE - FONDAMENTI NORMATIVI E LORO INTEGRAZIONE CON PRINCIPI NON SCRITTI (CONSUETUDINI COSTITUZIONALI) - ESENZIONE DAI GIUDIZI DI CONTO NECESSARI - COMUNANZA DI REGIME TRA CAMERE E PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - INCOMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IMPUGNATI, IVI COMPRESA LA NOTA DEL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI.

Testo
Il fondamento normativo della giurisdizione contabile della Corte dei Conti posto nell'art. 103 comma 2, Cost., non risulta dotato di un'assoluta ed immediata operativita` in tutti i casi. La pretesa capacita` espansiva del T.U. n. 1214 del 1934, incontra i limiti dell'idoneita` oggettiva delle materie e del rispetto delle norme e dei principi costituzionali (Sent. n. 110 del 1970, sent. n. 102 del 1977). L'autonomia ed indipendenza degli organi costituzionali di vertice va riconosciuta non soltanto nella potesta` auto-organizzativa, ma anche nel momento applicativo di tale normazione, cui si riconnette l'esclusione di qualsiasi attivazione di rimedi amministrativi o giurisdizionali. In relazione agli apparati serventi di organi costituzionali, l'esenzione dai giudizi di conto, pure in assenza di una normativa costituzionale dettagliata e specifica, integrata da principi non scritti, consolidatisi attraverso la ripetizione costante dei comportamenti uniformi, e` il diretto riflesso dell'autonomia degli organi costituzionali di vertice. La deroga all'art. 103 comma 2 discende dal riferimento all'art. 64 della Costituzione, per cui "ciascuna camera adotta il proprio regolamento", e dalla necessaria autonomia organizzativa della Presidenza della Repubblica (L. n. 1077 del 1948), i cui regolamenti, per quanto non assimilabili ai regolamenti delle Camere, debbono considerarsi sorretti da un implicito fondamento costituzionale. Non spetta, pertanto, alla Corte dei Conti il potere di sottoporre a giudizio contabile i tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera e del Senato. Vanno annullati i decreti con cui la Sezione prima giurisdizionale, ha prescritto un termine di sei mesi per la presentazione dei conti relativi alle gestioni che vanno dal 1969 al 1977, nonche` la nota 21 marzo 1980 del direttore della Segreteria presso la Procura generale della Corte dei conti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103  co. 2

Altri parametri e norme interposte