Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens ininfluente sul giudizio di legittimità costituzionale - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. n. 28 del 2011, non deve essere disposta la restituzione agli atti al rimettente. Benché, successivamente alla promozione da parte del giudice a quo dei giudizi incidentali, il legislatore sia intervenuto, mediante l'art. 56, comma 7, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, come conv., sul comma 3 dell'art. 42 indicato, cosicché la nuova disposizione potrebbe incidere indirettamente sulla situazione delle stesse imprese ricorrenti nel giudizio principale, la norma censurata continua a prevedere una disciplina di maggiore favore rispetto al risultato che, solo eventualmente, le stesse imprese potrebbero ottenere, su richiesta, dall'applicazione della disciplina sopravvenuta.
La restituzione degli atti al rimettente per ius superveniens è giustificata solo quando dal mutamento del quadro normativo di riferimento derivi l'esigenza di una rivalutazione dei presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza. (Precedente citato: sentenza n. 125 del 2018).