Ordinanza 132/1981 (ECLI:IT:COST:1981:132)
Massima numero 14513
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
24/06/1981; Decisione del
24/06/1981
Deposito del 10/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14514
Titolo
ORD. 132/81 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONTRO ORDINANZA DEL PRETORE DI MENAGGIO - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
ORD. 132/81 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONTRO ORDINANZA DEL PRETORE DI MENAGGIO - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, perche', il ricorso con cui viene proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia riconosciuto ammissibile, si deve solo accertare che il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare - definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali". E' pertanto ammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'ordinanza del Pretore di Menaggio con la quale si intimava all'ANAS di eseguire nel termine di 30 giorni opere e lavori di manutenzione della SS 340 e illuminazione delle gallerie nel tratto Menaggio - Dongo. Sotto il profilo soggettivo e' stata piu' volte affermata la legittimazione dei singoli organi giurisdizionali (nel caso di specie: il Pretore di Menaggio) ad essere posti in conflitti di attribuzione in quanto esplicano le loro funzioni in piena indipendenza costituzionalmente garantite. Ne' v'ha dubbio che la stessa legittimazione sussista nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri che agisce anche in conformita' a delibera del Consiglio stesso. Inoltre, anche sotto il profilo oggettivo, il conflitto va riconosciuto ammissibile, vertendo sulla pretesa violazione di un limite posto al potere giurisdizionale dall'art. 113 Cost. (divieto, tranne i casi espressamente previsti, di annullare gli atti amministrativi). - O. nn. 228, 229/1975; 49/1977; 87/1978; 123/1979; 98/1981 e S. n. 231/1975.
Come la Corte ha piu' volte affermato, perche', il ricorso con cui viene proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia riconosciuto ammissibile, si deve solo accertare che il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare - definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali". E' pertanto ammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'ordinanza del Pretore di Menaggio con la quale si intimava all'ANAS di eseguire nel termine di 30 giorni opere e lavori di manutenzione della SS 340 e illuminazione delle gallerie nel tratto Menaggio - Dongo. Sotto il profilo soggettivo e' stata piu' volte affermata la legittimazione dei singoli organi giurisdizionali (nel caso di specie: il Pretore di Menaggio) ad essere posti in conflitti di attribuzione in quanto esplicano le loro funzioni in piena indipendenza costituzionalmente garantite. Ne' v'ha dubbio che la stessa legittimazione sussista nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri che agisce anche in conformita' a delibera del Consiglio stesso. Inoltre, anche sotto il profilo oggettivo, il conflitto va riconosciuto ammissibile, vertendo sulla pretesa violazione di un limite posto al potere giurisdizionale dall'art. 113 Cost. (divieto, tranne i casi espressamente previsti, di annullare gli atti amministrativi). - O. nn. 228, 229/1975; 49/1977; 87/1978; 123/1979; 98/1981 e S. n. 231/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37