Sentenza 137/1981 (ECLI:IT:COST:1981:137)
Massima numero 12150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  25/06/1981;  Decisione del  25/06/1981
Deposito del 25/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 137/81. ISTRUZIONE PENALE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - IMPUTATO - INFERMO DI MENTE - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI INVIARE LA COMUNICAZIONE ANCHE AD UNO SPECIALE RAPPRESENTANTE LEGALE AI FINI DELLA DIFESA TECNICA E DELL'AUTODIFESA - DEDOTTO CONTRASTO CON L'ART. 24, COMMA SECONDO, COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 c.p.p. nella parte in cui non contempla l'integrazione della capacita' del destinatario, infermo di mente, dell'avviso di procedimento, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa (sia sotto l'aspetto della difesa tecnica mediante la consapevole scelta - o rinuncia alla scelta - di un difensore di fiducia; sia dell'autodifesa personalmente svolta). L'esigenza avvertita dal giudice a quo, pur meritevole di attenta considerazione, esigerebbe, infatti la produzione di una apposita disciplina, innovativa rispetto al sistema vigente, che non solo affermasse la necessita' dell'interposizione di un soggetto idoneo ad integrare la affievolita capacita' ovvero a supplire alla totale incapacita' di difesa dell'imputato infermo di mente, ma stabilisse, altresi', il tempo e la procedura per un tale adempimento nonche' gli effetti che ne conseguirebbero sullo svolgimento del processo anche in relazione ai poteri conferiti a questo nuovo soggetto. Provvedere su una siffatta domanda implica una serie di scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore e quindi eccedente dai poteri della Corte. - S. 186/1973, 95/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte