Sentenza 138/1981 (ECLI:IT:COST:1981:138)
Massima numero 9564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  25/06/1981;  Decisione del  25/06/1981
Deposito del 21/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9565


Titolo
SENT. 138/81 A. - ESECUZIONE FORZATA - OGGETTO - DANARO E CREDITI PECUNIARI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI ISCRITTI NEI RISPETTIVI BILANCI PREVENTIVI - ASSERITA NATURA DI BENI INDISPONIBILI - ESPROPRIABILITA' - PRESUPPOSTI E LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'ammissibilita` in via generale della condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro comporta come conseguenza imprescindibile l'ammissibilita` dell'esecuzione per espropriazione non essendo, in linea di principio, la posizione della P.A. diversa da quella di ogni altro debitore anche ai sensi della disposizione di carattere generale di cui al secondo comma dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, e non vietando gli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, la espropriazione forzata del danaro e dei crediti iscritti nei bilanci delle P.A.. Peraltro i limiti di pignorabilita' dei beni patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non, vanno individuati in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni, dei quali di volta in volta si chieda l'espropriazione; di tal che` la non assoggettabilita' all'esecuzione forzata delle somme di danaro o dei crediti pecuniari delle P.A. puo` discendere soltanto dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, in quanto vincolati ad un pubblico servizio o nascenti dall'esercizio di una potesta` pubblica. Ne consegue che la mera iscrizione nel bilancio preventivo delle P.A. di somme di danaro o di crediti pecuniari traenti origine da rapporti di diritto privato non li trasforma di per se` in beni patrimoniali indisponibili, con la conseguente loro non assoggettabilita` ad esecuzione forzata da parte dei creditori, in quanto la natura fungibile e strumentale delle somme di danaro non vale a determinarne la indisponibilita`, a meno che esse non siano destinate immediatamente, nella loro individualita`, ad un fine pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 28 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte