Sentenza 138/1981 (ECLI:IT:COST:1981:138)
Massima numero 9565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
25/06/1981; Decisione del
25/06/1981
Deposito del 21/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9564
Titolo
SENT. 138/81 B. - ESECUZIONE FORZATA - DANARO E CREDITI PECUNIARI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI ISCRITTI NEI RISPETTIVI BILANCI PREVENTIVI - ATTO AMMINISTRATIVO - INTANGIBILITA' - NON HA FONDAMENTO COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 138/81 B. - ESECUZIONE FORZATA - DANARO E CREDITI PECUNIARI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI ISCRITTI NEI RISPETTIVI BILANCI PREVENTIVI - ATTO AMMINISTRATIVO - INTANGIBILITA' - NON HA FONDAMENTO COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e` desumibile dagli artt. 826, ultimo comma e 828, ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. la indisponibilita` e l'impignorabilita' delle somme di danaro e dei crediti pecuniari dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nei rispettivi bilanci preventivi, fondate su un presunto principio costituzionale dell'intangibilita' dell'atto amministrativo alla luce del principio generale della divisione dei poteri (legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. e, art.4) perche` l'art. 113, ultimo comma, Cost. lascia al legislatore ordinario di determinare gli organi giurisdizionali abilitati ad annullare gli atti amministrativi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828,ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. in riferimento all'art. 113 Cost). - cfr. S. n. 32/70, 161/71
Non e` desumibile dagli artt. 826, ultimo comma e 828, ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. la indisponibilita` e l'impignorabilita' delle somme di danaro e dei crediti pecuniari dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nei rispettivi bilanci preventivi, fondate su un presunto principio costituzionale dell'intangibilita' dell'atto amministrativo alla luce del principio generale della divisione dei poteri (legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. e, art.4) perche` l'art. 113, ultimo comma, Cost. lascia al legislatore ordinario di determinare gli organi giurisdizionali abilitati ad annullare gli atti amministrativi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828,ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. in riferimento all'art. 113 Cost). - cfr. S. n. 32/70, 161/71
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte