Energia - Promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili - Controlli e sanzioni - Impianti diversi da quelli eolici iscritti al registro EOLN-RG2012 - Errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione - Ininfluenza sulla graduatoria finale - Riammissione agli incentivi - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. n. 28 del 2011, nella parte in cui non prevede la riammissione agli incentivi in favore anche di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al d.m. 6 luglio 2012, collocati utilmente nella graduatoria relativa ad altro registro informatico, a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o concessorio, quale unica causa del diniego di accesso agli incentivi, non abbia effettivamente portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla loro posizione in graduatoria. La norma censurata dal Tar Lazio - chiamato a pronunciarsi sulla mancata riammissione agli incentivi sia di un'impresa idroelettrica, sia di un'impresa eolica iscritta a un registro diverso da quello EOLN-RG2012 - determina un'illegittima disparità di trattamento tra situazioni simili, laddove - sul comune presupposto che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria - non contempla la "riammissione" agli incentivi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, diversi da quelli che producono energia eolica, ovvero per impianti eolici iscritti in registri differenti da quello relativo all'anno 2012. In relazione al primo profilo, non si rinvengono differenze significative nella considerazione delle fonti energetiche rinnovabili; è pertanto priva di giustificazione l'esclusione dal trattamento più favorevole per impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quelle eoliche. Anche sotto l'altro indicato profilo (quello diacronico) la norma censurata viola il parametro evocato: appare infatti discriminatoria - a fronte delle permanenti difficoltà interpretative su una materia multilivello e in continua evoluzione sul piano normativo, come quella dei titoli concessori abilitativi in materia - la prevista limitazione della "riammissione" agli incentivi, a parità della verificata condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria. (Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2019, n. 177 del 2018, n. 148 del 2019, n. 51 del 2017, n. 275 del 2012 e n. 85 del 2012).
In presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio, mentre quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non già l'estensione ad altri casi di quest'ultima. Il legislatore, una volta riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2019, n. 416 del 1996, n. 298 del 1994 e n. 383 del 1992; ordinanze n. 666 del 1988 e n. 582 del 1988).
Il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili comporta un'esigenza di semplificazione dei procedimenti autorizzatori. (Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2019, n. 177 del 2018 e n. 275 del 2012).