Sentenza 139/1981 (ECLI:IT:COST:1981:139)
Massima numero 11425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  25/06/1981;  Decisione del  25/06/1981
Deposito del 21/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11426  11427


Titolo
SENT. 139/81 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - AZIONI DERIVANTI DA CREDITI DI LAVORO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE CHE HA DICHIARATO IL FALLIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La competenza del tribunale fallimentare anche per le azioni relative ai crediti derivanti da rapporti di lavoro non viola il principio di uguaglianza per la diversita` di trattamento riservata al lavoratore creditore del datore di lavoro in bonis rispetto a quello creditore del datore di lavoro fallito, in quanto essa e` giustificata dal fondamentale principio della vis attractiva del tribunale fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevata in riferimento all'art. 3).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte