Sentenza 140/1981 (ECLI:IT:COST:1981:140)
Massima numero 11529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
25/06/1981; Decisione del
25/06/1981
Deposito del 21/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 140/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - PRECEDENTE PRONUNZIA DI INFONDATEZZA CON MONITO DELLA MEDESIMA QUESTIONE - MOTIVAZIONE DEI MONITI AL LEGISLATORE - DISTINZIONE DALLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - INOSSERVANZA DEL MONITO - NON SI CONFIGURA COME NUOVO MOTIVO PER IL RIESAME DEI PRECEDENTE SENTENZA.
SENT. 140/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - PRECEDENTE PRONUNZIA DI INFONDATEZZA CON MONITO DELLA MEDESIMA QUESTIONE - MOTIVAZIONE DEI MONITI AL LEGISLATORE - DISTINZIONE DALLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - INOSSERVANZA DEL MONITO - NON SI CONFIGURA COME NUOVO MOTIVO PER IL RIESAME DEI PRECEDENTE SENTENZA.
Testo
La presente denunzia di illegittimita` costituzionale del sistema tabellare sollecita espressamente questa Corte a rivedere la propria precedente pronunzia di infondatezza della medesima questione, con la quale e` stata, ad un tempo segnalata l'opportunita` e l'urgenza di introdurre nel nostro ordinamento il sistema misto. I giudici a quibus fondando, in sostanza, la loro denunzia sull'asserito mancato adeguamento del legislatore alle indicazioni di tale pronunzia mostrano di considerare come motivazione della sentenza quella parte di questa che e`, al contrario, la motivazione del monito. Si tratta senza dubbio di un monito particolarmente energico, pressante e motivato, che non puo` dirsi che non abbia prodotto alcun effetto, a cui comunque, anche se fosse davvero rimasto del tutto inascoltato, non potrebbe egualmente riconoscersi il valore di motivo nuovo a sostegno di una richiesta di riesame della precedente sentenza. La motivazione di questa consiste nel dire e ribadire, in apertura ed a conclusione della pronuncia, che la Corte non puo` sostituirsi al legislatore. Non puo` pertanto non rilevarsi che non risulta esposto alcun motivo che abbia il carattere della novita` rispetto alla sollevata questione di legittimita` costituzionale del sistema tabellare in relazione agli artt. 3 e 38 della Cost.. - cfr. S. n. 206/1974
La presente denunzia di illegittimita` costituzionale del sistema tabellare sollecita espressamente questa Corte a rivedere la propria precedente pronunzia di infondatezza della medesima questione, con la quale e` stata, ad un tempo segnalata l'opportunita` e l'urgenza di introdurre nel nostro ordinamento il sistema misto. I giudici a quibus fondando, in sostanza, la loro denunzia sull'asserito mancato adeguamento del legislatore alle indicazioni di tale pronunzia mostrano di considerare come motivazione della sentenza quella parte di questa che e`, al contrario, la motivazione del monito. Si tratta senza dubbio di un monito particolarmente energico, pressante e motivato, che non puo` dirsi che non abbia prodotto alcun effetto, a cui comunque, anche se fosse davvero rimasto del tutto inascoltato, non potrebbe egualmente riconoscersi il valore di motivo nuovo a sostegno di una richiesta di riesame della precedente sentenza. La motivazione di questa consiste nel dire e ribadire, in apertura ed a conclusione della pronuncia, che la Corte non puo` sostituirsi al legislatore. Non puo` pertanto non rilevarsi che non risulta esposto alcun motivo che abbia il carattere della novita` rispetto alla sollevata questione di legittimita` costituzionale del sistema tabellare in relazione agli artt. 3 e 38 della Cost.. - cfr. S. n. 206/1974
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte