Sentenza 140/1981 (ECLI:IT:COST:1981:140)
Massima numero 11530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
25/06/1981; Decisione del
25/06/1981
Deposito del 21/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 140/81 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - MANCATA INTRODUZIONE DEL SISTEMA MISTO NONOSTANTE PRESSANTE MONITO DELLA CORTE - POLITICITA' DELLA SCELTA TRA SISTEMA TABELLARE E SISTEMA MISTO - SOPRAVVENUTE MODIFICHE DEL SISTEMA TABELLARE IN SENSO DINAMICO E PIU' FAVOREVOLE AL LAVORATORE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 140/81 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - MANCATA INTRODUZIONE DEL SISTEMA MISTO NONOSTANTE PRESSANTE MONITO DELLA CORTE - POLITICITA' DELLA SCELTA TRA SISTEMA TABELLARE E SISTEMA MISTO - SOPRAVVENUTE MODIFICHE DEL SISTEMA TABELLARE IN SENSO DINAMICO E PIU' FAVOREVOLE AL LAVORATORE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Fermo restando che la scelta tra sistema esclusivamente tabellare e sistema misto e` indubbiamente politica, considerato che sopravvenute innovazioni legislative hanno conferito al sistema tabellare un carattere dinamico e flessibile, pur se e` mantenuto l'elenco delle lavorazioni, mediante le nuove e piu` late formulazioni delle attivita` lavorative, non puo` dirsi che tale nuovo sistema costituisca fonte delle lamentate disparita` di trattamento dei lavoratori addetti ad attivita` non tabellate rispetto a quelli addetti ad attivita` tabellate, e che il medesimo sistema possa ritenersi limite della copertura assicurativa del rischio professionale solo ad alcune lavorazioni. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - cfr. S. n. 206/1974
Fermo restando che la scelta tra sistema esclusivamente tabellare e sistema misto e` indubbiamente politica, considerato che sopravvenute innovazioni legislative hanno conferito al sistema tabellare un carattere dinamico e flessibile, pur se e` mantenuto l'elenco delle lavorazioni, mediante le nuove e piu` late formulazioni delle attivita` lavorative, non puo` dirsi che tale nuovo sistema costituisca fonte delle lamentate disparita` di trattamento dei lavoratori addetti ad attivita` non tabellate rispetto a quelli addetti ad attivita` tabellate, e che il medesimo sistema possa ritenersi limite della copertura assicurativa del rischio professionale solo ad alcune lavorazioni. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - cfr. S. n. 206/1974
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte