Sentenza 143/1981 (ECLI:IT:COST:1981:143)
Massima numero 9363
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GIONFRIDA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
25/06/1981; Decisione del
25/06/1981
Deposito del 21/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 143/81 CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICORSO DELLO STATO - INDUSTRIA E COMMERCIO - REVOCA DELL'ATTO IMPUGNATO CON EFFETTO EX TUNC - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 143/81 CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICORSO DELLO STATO - INDUSTRIA E COMMERCIO - REVOCA DELL'ATTO IMPUGNATO CON EFFETTO EX TUNC - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere quando l'atto impugnato sia stato revocato con effetto ex tunc. (Decreto Assessore all'industria della Regione SIcilia 25 gennaio 1977 n. 23, in riferimento all'art. 4 del d. l. 5 maggio 1957, n. 271 convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474 e all'art. 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 263).
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere quando l'atto impugnato sia stato revocato con effetto ex tunc. (Decreto Assessore all'industria della Regione SIcilia 25 gennaio 1977 n. 23, in riferimento all'art. 4 del d. l. 5 maggio 1957, n. 271 convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474 e all'art. 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 263).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 05/05/1957
n. 271
art. 4
legge 02/07/1957
n. 434
art. 0
legge 21/02/1963
n. 263
art. 2