Sentenza 148/1981 (ECLI:IT:COST:1981:148)
Massima numero 9462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  14/07/1981;  Decisione del  14/07/1981
Deposito del 21/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9463  9464  9465


Titolo
SENT. 148/81 A. RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI SU SCALA NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche via etere su scala nazionale, quale servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale, puo` essere riservata allo Stato in vista del fine di utilita` generale costituito dalla necessita` di evitare l'accentramento dell'emittenza radiotelevisiva in monopolio od oligopolio privato. Tale necessita`, peraltro, non emerge soltanto in relazione alla maggiore o minore disponibilita` delle frequenze di trasmissione, ma attiene altresi` alla natura del fenomeno delle radioteletrasmissioni visto nel contesto socio-economico in cui esso e` destinato a svilupparsi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione). - cfr. S. nn. 59/1960; 46/1961; 105/1974; 225/1974; 226/1974; 202/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte