Sentenza 148/1981 (ECLI:IT:COST:1981:148)
Massima numero 9463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
14/07/1981; Decisione del
14/07/1981
Deposito del 21/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 148/81 B. RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI SU SCALA NAZIONALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA IMPRENDITORE PRIVATO E IMPRESA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO ED EMITTENTI ESTERE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 148/81 B. RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI SU SCALA NAZIONALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA IMPRENDITORE PRIVATO E IMPRESA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO ED EMITTENTI ESTERE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non viola il principio di uguaglianza la normativa che riserva allo Stato la diffusione di trasmissioni radiotelevisive via etere su scala nazionale. Infatti, in un contesto in cui restano aperte possibilita` di concentrazioni oligopolistiche o monopolistiche incompatibili, nel particolare settore dell'informazione radiotelevisiva, con il sistema democratico, la situazione dei privati imprenditori non e` paragonabile, per difetto di omogeneita`, a quella dell'impresa concessionaria del servizio pubblico. Ne` e` paragonabile a quella delle emittenti estere, cui invece e` stata riconosciuta la facolta` di trasmettere sull'intero territorio nazionale, per la specificita` del fenomeno. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt.1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento, per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975 n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Non viola il principio di uguaglianza la normativa che riserva allo Stato la diffusione di trasmissioni radiotelevisive via etere su scala nazionale. Infatti, in un contesto in cui restano aperte possibilita` di concentrazioni oligopolistiche o monopolistiche incompatibili, nel particolare settore dell'informazione radiotelevisiva, con il sistema democratico, la situazione dei privati imprenditori non e` paragonabile, per difetto di omogeneita`, a quella dell'impresa concessionaria del servizio pubblico. Ne` e` paragonabile a quella delle emittenti estere, cui invece e` stata riconosciuta la facolta` di trasmettere sull'intero territorio nazionale, per la specificita` del fenomeno. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt.1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento, per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975 n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte