Sentenza 148/1981 (ECLI:IT:COST:1981:148)
Massima numero 9464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  14/07/1981;  Decisione del  14/07/1981
Deposito del 21/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9462  9463  9465


Titolo
SENT. 148/81 C. RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FRA STAZIONI LOCALI EMITTENTI PER LA DIFFUZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La ritenuta legittimita` costituzionale delle norme che riservano allo Stato la trasmissione radiotelevisiva su scala nazionale, va ribadita anche in relazione al fenomeno delle interconnessioni fra stazioni locali emittenti, effettuate in modo tale da estendere la diffusione a tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento, per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione). - cfr. S. n. 202/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte