Sentenza 148/1981 (ECLI:IT:COST:1981:148)
Massima numero 9465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  14/07/1981;  Decisione del  14/07/1981
Deposito del 21/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9462  9463  9464


Titolo
SENT. 148/81 D. RADIOTELEVISIONE - PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE AI PRIVATI AUTORIZZATI - DISCREZIONALITA' DEL MINISTERO DELLE POSTE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA E LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile per difetto di motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita` costituzionale relativa alla asserita discrezionalita` che sarebbe attribuita al Ministero delle Poste nella elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze ai privati autorizzati. (Questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento, per questa ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975 n. 693, ed agli art. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 3, 21 e 43 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte