Sentenza 238/2020 (ECLI:IT:COST:2020:238)
Massima numero 42689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 13/11/2020; Pubblicazione in G. U. 18/11/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Sussistenza dei requisiti minimi relativi alla rilevanza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Prospettazione della questione incidentale - Sussistenza dei requisiti minimi relativi alla rilevanza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 318-octies cod. ambiente, non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità della questione per non avere il rimettente specificato in quale fase si trovasse il procedimento al momento dell'entrata in vigore della normativa censurata, per non avere descritto la specifica fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, e per non essersi soffermato sulla possibilità di imporre utilmente specifiche prescrizioni al fine di consentire gli adempimenti di bonifica necessari per beneficiare della causa di estinzione del reato. L'ordinanza di rimessione possiede i requisiti, sia pure minimi, per affermare l'applicabilità, nel giudizio principale, della disposizione censurata. Non sono infatti riscontrabili lacune argomentative relative a elementi necessari per la valutazione della rilevanza della questione sollevata, in quanto il giudice a quo ha dato atto di procedere in relazione a una fattispecie penale rientrante nel novero degli illeciti contravvenzionali cui sarebbe applicabile la normativa in esame; inoltre, dal numero e dall'anno del registro generale del tribunale indicati nell'ordinanza, risulta chiaramente che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015, che segna il discrimine temporale a partire dal quale si applica la causa estintiva, il procedimento già pendeva innanzi al rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017 e n. 23 del 2011; ordinanza n. 314 del 2011).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 318-octies cod. ambiente, non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità della questione per non avere il rimettente specificato in quale fase si trovasse il procedimento al momento dell'entrata in vigore della normativa censurata, per non avere descritto la specifica fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, e per non essersi soffermato sulla possibilità di imporre utilmente specifiche prescrizioni al fine di consentire gli adempimenti di bonifica necessari per beneficiare della causa di estinzione del reato. L'ordinanza di rimessione possiede i requisiti, sia pure minimi, per affermare l'applicabilità, nel giudizio principale, della disposizione censurata. Non sono infatti riscontrabili lacune argomentative relative a elementi necessari per la valutazione della rilevanza della questione sollevata, in quanto il giudice a quo ha dato atto di procedere in relazione a una fattispecie penale rientrante nel novero degli illeciti contravvenzionali cui sarebbe applicabile la normativa in esame; inoltre, dal numero e dall'anno del registro generale del tribunale indicati nell'ordinanza, risulta chiaramente che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015, che segna il discrimine temporale a partire dal quale si applica la causa estintiva, il procedimento già pendeva innanzi al rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017 e n. 23 del 2011; ordinanza n. 314 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 318
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte