Sentenza 149/1981 (ECLI:IT:COST:1981:149)
Massima numero 9460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
26/06/1981; Decisione del
26/06/1981
Deposito del 24/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 149/81 ENTI LOCALI - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - DELIBERAZIONI DI COMUNI E PROVINCIE CHE IMPORTINO AUMENTI DELLA SPESA GLOBALE DI ORGANICO - APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 149/81 ENTI LOCALI - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - DELIBERAZIONI DI COMUNI E PROVINCIE CHE IMPORTINO AUMENTI DELLA SPESA GLOBALE DI ORGANICO - APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 130 della Costituzione non esaurisce la previsione dei controlli esperibili sugli atti degli enti locali ma concerne i soli controlli tipici, di guisa che lo Stato puo` istituire ulteriori controlli atipici, purche` essi siano strumentalmente preordinati alla realizzazione di un fine proprio della collettivita` nazionale che non solo trascenda la sfera dell'ente controllato ma anche si radichi in un disposto costituzionale. Alla stregua di tale criterio, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 130 Cost. - l'art. 7 del d.P.R. 19 agosto 1954 n. 968, che sottopone al controllo della Commissione centrale per la finanza locale le deliberazioni dei Comuni e delle Provincie che importino aumenti alla spesa globale per il personale, in quanto detto potere atipico di approvazione della Commissione, per la sua configurazione inadeguata a realizzare il coordinamento finanziario di cui all'art. 119 Cost., non trae titolo giustificativo da alcuna norma costituzionale. - in tema di controlli tipici cfr. S. n. 62 del 1973.
L'art. 130 della Costituzione non esaurisce la previsione dei controlli esperibili sugli atti degli enti locali ma concerne i soli controlli tipici, di guisa che lo Stato puo` istituire ulteriori controlli atipici, purche` essi siano strumentalmente preordinati alla realizzazione di un fine proprio della collettivita` nazionale che non solo trascenda la sfera dell'ente controllato ma anche si radichi in un disposto costituzionale. Alla stregua di tale criterio, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 130 Cost. - l'art. 7 del d.P.R. 19 agosto 1954 n. 968, che sottopone al controllo della Commissione centrale per la finanza locale le deliberazioni dei Comuni e delle Provincie che importino aumenti alla spesa globale per il personale, in quanto detto potere atipico di approvazione della Commissione, per la sua configurazione inadeguata a realizzare il coordinamento finanziario di cui all'art. 119 Cost., non trae titolo giustificativo da alcuna norma costituzionale. - in tema di controlli tipici cfr. S. n. 62 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte