Sentenza 150/1981 (ECLI:IT:COST:1981:150)
Massima numero 11383
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
26/06/1981; Decisione del
26/06/1981
Deposito del 24/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 150/81 C. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTI - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO - EFFICACIA EX NUNC - PERSISTENZA DELL'INTERESSE ALLA DECISIONE - FATTISPECIE.
SENT. 150/81 C. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTI - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO - EFFICACIA EX NUNC - PERSISTENZA DELL'INTERESSE ALLA DECISIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nei conflitti di attribuzione, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere solo quando l'atto impugnato risulti annullato con efficacia ex tunc, facendo implicitamente venir meno le affermazioni di competenza determinative del conflitto e privando il ricorrente dell'interesse ad ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato, laddove il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato non basta a far cessare il dibattito circa la spettanza del potere. E quest'ultima ipotesi ha realizzato la revoca, da parte dell'autorita` giudiziaria, dell'atto denunciato (ordinanza pretorile recante divieto di pesca e di commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto il territorio nazionale), mediante sentenza istruttoria di proscioglimento per avere la sopravvenuta amnistia estinto qualsiasi reato di pesca abusiva del "bianchetto", e per essere intervenuta una modifica normativa nel settore. - Cfr. SS. nn. 3/1962, 4/1971, 101, 126 e 190/1980.
Nei conflitti di attribuzione, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere solo quando l'atto impugnato risulti annullato con efficacia ex tunc, facendo implicitamente venir meno le affermazioni di competenza determinative del conflitto e privando il ricorrente dell'interesse ad ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato, laddove il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato non basta a far cessare il dibattito circa la spettanza del potere. E quest'ultima ipotesi ha realizzato la revoca, da parte dell'autorita` giudiziaria, dell'atto denunciato (ordinanza pretorile recante divieto di pesca e di commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto il territorio nazionale), mediante sentenza istruttoria di proscioglimento per avere la sopravvenuta amnistia estinto qualsiasi reato di pesca abusiva del "bianchetto", e per essere intervenuta una modifica normativa nel settore. - Cfr. SS. nn. 3/1962, 4/1971, 101, 126 e 190/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte