Sentenza 150/1981 (ECLI:IT:COST:1981:150)
Massima numero 11384
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
26/06/1981; Decisione del
26/06/1981
Deposito del 24/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 150/81 D. PESCA - DIVIETO DI PESCA DEL NOVELLAME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - ORDINANZA DEL PRETORE DI GENOVA - RICONDUZIONE AL POTERE-DOVERE DI IMPEDIRE CHE I REATI VENGANO PORTATI A CONSEGUENZE ULTERIORI - PORTATA GENERALE E ASTRATTA DEL PROVVEDIMENTO - PRECLUSIONE DELL'ESERCIZIO DEL POTERE GOVERNATIVO DI AUTORIZZARE LA PESCA - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 COST. - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL GOVERNO - ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA PRETORILE.
SENT. 150/81 D. PESCA - DIVIETO DI PESCA DEL NOVELLAME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - ORDINANZA DEL PRETORE DI GENOVA - RICONDUZIONE AL POTERE-DOVERE DI IMPEDIRE CHE I REATI VENGANO PORTATI A CONSEGUENZE ULTERIORI - PORTATA GENERALE E ASTRATTA DEL PROVVEDIMENTO - PRECLUSIONE DELL'ESERCIZIO DEL POTERE GOVERNATIVO DI AUTORIZZARE LA PESCA - VIOLAZIONE DELL'ART. 113 COST. - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL GOVERNO - ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA PRETORILE.
Testo
L'ordinanza del Pretore di Genova 25 febbraio 1977 - recante divieto di pesca e commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto il territorio nazionale - va ricondotta nell'ambito dei provvedimenti di cui agli artt. 219 e 220 c.p.p., diretti ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. Detta ordinanza non si esaurisce nella disapplicazione del decreto del Ministro per la marina mercantile 18 gennaio 1977 - recante, ai sensi dell'art. 32 della l. 14 luglio 1965, n. 963, in deroga al generale divieto posto dall'art. 15, autorizzazione alla pesca del novellame di sarda - ma preclude, provvedendo in via generale ed astratta nella materia, l'esercizio del potere governativo di autorizzazione. E' conseguentemente leso l'art. 113, ultimo comma, Cost., in base al quale l'autorita` giudiziaria non puo` contrapporsi o sovrapporsi alle autorita` amministrative, arrogandosi poteri che per legge vanno esercitati dall'esecutivo, fino al punto di eliminare i poteri medesimi. (Non spettanza all'autorita` giudiziaria del potere di vietare la pesca e la commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina; conseguente annullamento dell'ordinanza del Pretore di Genova del 25 febbraio 1977 su ricorso promosso dal Governo).
L'ordinanza del Pretore di Genova 25 febbraio 1977 - recante divieto di pesca e commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto il territorio nazionale - va ricondotta nell'ambito dei provvedimenti di cui agli artt. 219 e 220 c.p.p., diretti ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. Detta ordinanza non si esaurisce nella disapplicazione del decreto del Ministro per la marina mercantile 18 gennaio 1977 - recante, ai sensi dell'art. 32 della l. 14 luglio 1965, n. 963, in deroga al generale divieto posto dall'art. 15, autorizzazione alla pesca del novellame di sarda - ma preclude, provvedendo in via generale ed astratta nella materia, l'esercizio del potere governativo di autorizzazione. E' conseguentemente leso l'art. 113, ultimo comma, Cost., in base al quale l'autorita` giudiziaria non puo` contrapporsi o sovrapporsi alle autorita` amministrative, arrogandosi poteri che per legge vanno esercitati dall'esecutivo, fino al punto di eliminare i poteri medesimi. (Non spettanza all'autorita` giudiziaria del potere di vietare la pesca e la commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina; conseguente annullamento dell'ordinanza del Pretore di Genova del 25 febbraio 1977 su ricorso promosso dal Governo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte