Sentenza 151/1981 (ECLI:IT:COST:1981:151)
Massima numero 9314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
15/07/1981; Decisione del
15/07/1981
Deposito del 24/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9315
Titolo
SENT. 151/81 A. - TRIBUTI IN GENERE - AGEVOLAZIONI FISCALI - PENSIONI - ESENZIONI LIMITATE ALLE SOLE PENSIONI DI GUERRA - QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' - AMMISSIBILITA' - OMESSA PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE NEI CONFRONTI DELLA LEGGE DELEGA - IRRILEVANZA.
SENT. 151/81 A. - TRIBUTI IN GENERE - AGEVOLAZIONI FISCALI - PENSIONI - ESENZIONI LIMITATE ALLE SOLE PENSIONI DI GUERRA - QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' - AMMISSIBILITA' - OMESSA PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE NEI CONFRONTI DELLA LEGGE DELEGA - IRRILEVANZA.
Testo
L'art. 9, punto 1, della legge di delega per la riforma tributaria 9.10.1971 n. 825, consentiva al legislatore delegato di disporre le esenzioni previste dal precedente testo unico delle leggi sulle imposte dirette, ma non escludeva che egli potesse prevedere altre diverse agevolazioni sempre nell'ambito del criterio generale fissato.
L'art. 9, punto 1, della legge di delega per la riforma tributaria 9.10.1971 n. 825, consentiva al legislatore delegato di disporre le esenzioni previste dal precedente testo unico delle leggi sulle imposte dirette, ma non escludeva che egli potesse prevedere altre diverse agevolazioni sempre nell'ambito del criterio generale fissato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte