Sentenza 151/1981 (ECLI:IT:COST:1981:151)
Massima numero 9315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
15/07/1981; Decisione del
15/07/1981
Deposito del 24/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9314
Titolo
SENT. 151/81 B. TRIBUTI IN GENERE - PENSIONI - AGEVOLAZIONI FISCALI - ESENZIONE LIMITATA ALLE SOLE PENSIONI DI GUERRA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 151/81 B. TRIBUTI IN GENERE - PENSIONI - AGEVOLAZIONI FISCALI - ESENZIONE LIMITATA ALLE SOLE PENSIONI DI GUERRA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non esiste fra le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie civili e militari quella identita` ed omogeneita` di situazioni che costituisce il presupposto del richiamo al principio di eguaglianza (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29.9.1973 n. 601 in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non estende anche alle pensioni privilegiate ordinarie civili e militari l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra).
Non esiste fra le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie civili e militari quella identita` ed omogeneita` di situazioni che costituisce il presupposto del richiamo al principio di eguaglianza (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29.9.1973 n. 601 in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non estende anche alle pensioni privilegiate ordinarie civili e militari l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte