Sentenza 238/2020 (ECLI:IT:COST:2020:238)
Massima numero 42690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
22/10/2020; Decisione del
22/10/2020
Deposito del 13/11/2020; Pubblicazione in G. U. 18/11/2020
Titolo
Reati e pene - Contravvenzioni in materia ambientale - Causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 318-septies cod. ambiente - Decorrenza - Inapplicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis del medesimo codice - Denunciata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.
Reati e pene - Contravvenzioni in materia ambientale - Causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 318-septies cod. ambiente - Decorrenza - Inapplicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis del medesimo codice - Denunciata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice monocratico del Tribunale di Marsala in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 318-octies cod. ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che prevede che la causa estintiva del reato, di cui al precedente art. 318-septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, cod. ambiente, introdotta dalla legge n. 68 del 2015. L'articolata procedura messa in campo per gli illeciti contravvenzionali previsti nel codice dell'ambiente dalla legge di riforma citata assegna fondamentale e preminente rilievo alle prescrizioni imposte dall'organo competente, impartite subito dopo l'accertamento del reato contravvenzionale, che devono essere adempiute nei termini fissati dallo stesso organo accertatore; tale meccanismo si colloca necessariamente nella fase delle indagini preliminari, che assicura la realizzazione della finalità dell'istituto. Per tale ragione la mancata applicazione - disposta dall'articolo censurato - della più favorevole disposizione di cui all'art. 318-septies cod. ambiente ai procedimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della disposizione stessa (29 maggio 2015), è pienamente ragionevole, non potendosi ipotizzare - senza smentire le ragioni di speditezza processuale alle quali anche è ispirata la norma - una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di attivare il meccanismo premiale suddetto con l'indicazione, ora per allora, di prescrizioni ad opera dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria. (Precedenti citati: sentenza n. 76 del 2019; ordinanze n. 460 del 1999, n. 415 del 1998 e n. 121 del 1998).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice monocratico del Tribunale di Marsala in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 318-octies cod. ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che prevede che la causa estintiva del reato, di cui al precedente art. 318-septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, cod. ambiente, introdotta dalla legge n. 68 del 2015. L'articolata procedura messa in campo per gli illeciti contravvenzionali previsti nel codice dell'ambiente dalla legge di riforma citata assegna fondamentale e preminente rilievo alle prescrizioni imposte dall'organo competente, impartite subito dopo l'accertamento del reato contravvenzionale, che devono essere adempiute nei termini fissati dallo stesso organo accertatore; tale meccanismo si colloca necessariamente nella fase delle indagini preliminari, che assicura la realizzazione della finalità dell'istituto. Per tale ragione la mancata applicazione - disposta dall'articolo censurato - della più favorevole disposizione di cui all'art. 318-septies cod. ambiente ai procedimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della disposizione stessa (29 maggio 2015), è pienamente ragionevole, non potendosi ipotizzare - senza smentire le ragioni di speditezza processuale alle quali anche è ispirata la norma - una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di attivare il meccanismo premiale suddetto con l'indicazione, ora per allora, di prescrizioni ad opera dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria. (Precedenti citati: sentenza n. 76 del 2019; ordinanze n. 460 del 1999, n. 415 del 1998 e n. 121 del 1998).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 318
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte