Ordinanza 154/1981 (ECLI:IT:COST:1981:154)
Massima numero 14519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
15/07/1981; Decisione del
15/07/1981
Deposito del 24/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 154/81. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO A DOMICILIO - NUOVE NORME A TUTELA DI DETTO LAVORO - DISCORDANZA TRA I TESTI APPROVATI DALLA DUE CAMERE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E PROMULGAZIONE DELLE LEGGI STATALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 154/81. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO A DOMICILIO - NUOVE NORME A TUTELA DI DETTO LAVORO - DISCORDANZA TRA I TESTI APPROVATI DALLA DUE CAMERE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E PROMULGAZIONE DELLE LEGGI STATALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, sollevata - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - per la discordanza del testo di detta norma, gia' approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica, discordanza che andrebbe attribuita ad un errore materiale, verificatosi nella trascrizione dell'art. 1 in parola, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Nel corso del giudizio di costituzionalita' e' sopraggiunta infatti la legge 16 dicembre 1980, n. 858, il cui art. 1 ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita'... lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"), per cui si rende necessario che i giudici a quibus accertino se la sollevata questione sia tuttora rilevante. - O. nn. 56/1981; 165/1981; 166/1981.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, sollevata - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - per la discordanza del testo di detta norma, gia' approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica, discordanza che andrebbe attribuita ad un errore materiale, verificatosi nella trascrizione dell'art. 1 in parola, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Nel corso del giudizio di costituzionalita' e' sopraggiunta infatti la legge 16 dicembre 1980, n. 858, il cui art. 1 ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita'... lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"), per cui si rende necessario che i giudici a quibus accertino se la sollevata questione sia tuttora rilevante. - O. nn. 56/1981; 165/1981; 166/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 73
Altri parametri e norme interposte