Sentenza 160/1981 (ECLI:IT:COST:1981:160)
Massima numero 13964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
26/06/1981; Decisione del
26/06/1981
Deposito del 30/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 160/81 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - INDENNITA' - ADEGUAMENTO ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - CRITERIO ASSUNTO DALLA NORMATIVA RIGUARDANTE IL PIANO REGOLATORE DI ROMA - ASSERITO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 42 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 160/81 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - INDENNITA' - ADEGUAMENTO ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - CRITERIO ASSUNTO DALLA NORMATIVA RIGUARDANTE IL PIANO REGOLATORE DI ROMA - ASSERITO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 42 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non contrasta con gli artt. 3 e 42 della Costituzione una normativa che prevede la liquidazione d'indennita` di espropriazione sulla base di una media tra il valore venale e l'imponibile netto alla data della sua emanazione, capitalizzata ad un tasso predeterminato. Infatti una siffatta normativa implica un automatico adeguamento nel tempo dell'indennita` di espropriazione al mutato valore della moneta (La Corte, in applicazione di tale principio, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., degli artt. 4, primo comma, del R.D.L. 8 luglio 1931 n. 981, convertito nella L. 24 marzo 1932 n. 355 e 1, terzo comma, del D.l. 29 marzo 1966 n. 128, convertito nella L. 26 maggio 1966 n. 311, riguardanti le espropriazioni relative al Piano Regolatore di Roma).
Non contrasta con gli artt. 3 e 42 della Costituzione una normativa che prevede la liquidazione d'indennita` di espropriazione sulla base di una media tra il valore venale e l'imponibile netto alla data della sua emanazione, capitalizzata ad un tasso predeterminato. Infatti una siffatta normativa implica un automatico adeguamento nel tempo dell'indennita` di espropriazione al mutato valore della moneta (La Corte, in applicazione di tale principio, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., degli artt. 4, primo comma, del R.D.L. 8 luglio 1931 n. 981, convertito nella L. 24 marzo 1932 n. 355 e 1, terzo comma, del D.l. 29 marzo 1966 n. 128, convertito nella L. 26 maggio 1966 n. 311, riguardanti le espropriazioni relative al Piano Regolatore di Roma).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte