Sentenza 161/1981 (ECLI:IT:COST:1981:161)
Massima numero 11648
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMADEI - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
26/06/1981; Decisione del
26/06/1981
Deposito del 30/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11647
Titolo
SENT. 161/81 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA STATO E REGIONI - REGIONE VENETO - AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - DELIBERE RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE - ATTRIBUZIONE DISCENDENTE DELL'ART. 7 d.P.R. N. 968 DEL 1954 - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DELLA REGIONE VENETO.
SENT. 161/81 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA STATO E REGIONI - REGIONE VENETO - AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - DELIBERE RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE - ATTRIBUZIONE DISCENDENTE DELL'ART. 7 d.P.R. N. 968 DEL 1954 - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DELLA REGIONE VENETO.
Testo
A seguito della dichiarazione di illegittimita` costituzionale dell'art. 7 del d.P.R. 19 agosto 1954, n. 988 con sentenza n. 149 del 1981, va escluso che il controllo sugli atti delle Province e dei Comuni da tale norma attribuito alla Commissione centrale per la finanza locale possa coesistere con il controllo esercitato dal Comitato regionale di controllo ex art. 130 Cost.. Cio` in quanto, a norma dell'art. 130 Cost., e` consentito il controllo statale sugli atti degli enti locali, e quindi l'ingerenza dello Stato nella sfera costituzionalmente garantita dei poteri di autonomia solo quando detto controllo, nel connettersi strumentalmente con un fine della collettivita` nazionale, possa trarre specifico ed idoneo fondamento in altre norme della Costituzione, il che, nella specie, non e` dato rilevare (Non spettanza alla Commissione centrale per la finanza locale della competenza a controllare le delibere delle Amministrazioni provinciali, come prevista dall'art. 7 d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968; conseguente annullamento di provvedimenti della Commissione per la finanza locale impugnati dalla Regione Veneto). - cfr. S.n. 149/1981.
A seguito della dichiarazione di illegittimita` costituzionale dell'art. 7 del d.P.R. 19 agosto 1954, n. 988 con sentenza n. 149 del 1981, va escluso che il controllo sugli atti delle Province e dei Comuni da tale norma attribuito alla Commissione centrale per la finanza locale possa coesistere con il controllo esercitato dal Comitato regionale di controllo ex art. 130 Cost.. Cio` in quanto, a norma dell'art. 130 Cost., e` consentito il controllo statale sugli atti degli enti locali, e quindi l'ingerenza dello Stato nella sfera costituzionalmente garantita dei poteri di autonomia solo quando detto controllo, nel connettersi strumentalmente con un fine della collettivita` nazionale, possa trarre specifico ed idoneo fondamento in altre norme della Costituzione, il che, nella specie, non e` dato rilevare (Non spettanza alla Commissione centrale per la finanza locale della competenza a controllare le delibere delle Amministrazioni provinciali, come prevista dall'art. 7 d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968; conseguente annullamento di provvedimenti della Commissione per la finanza locale impugnati dalla Regione Veneto). - cfr. S.n. 149/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte