Sentenza 260/2020 (ECLI:IT:COST:2020:260)
Massima numero 43105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
18/11/2020; Decisione del
18/11/2020
Deposito del 03/12/2020; Pubblicazione in G. U. 09/12/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Asserita discrezionalità del legislatore nella configurazione degli istituti processuali - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Asserita discrezionalità del legislatore nella configurazione degli istituti processuali - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità in ragione, essenzialmente, della discrezionalità del legislatore nella configurazione delle preclusioni all'accesso ai riti abbreviati. L'eccezione attiene al merito delle questioni sollevate.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità in ragione, essenzialmente, della discrezionalità del legislatore nella configurazione delle preclusioni all'accesso ai riti abbreviati. L'eccezione attiene al merito delle questioni sollevate.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 438
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte