Sentenza 238/2020 (ECLI:IT:COST:2020:238)
Massima numero 42691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 13/11/2020; Pubblicazione in G. U. 18/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  42689  42690


Titolo
Legge - Legge penale - Principio di retroattività della lex mitior - Ambito di operatività - Estensione, oltre alle sanzioni in senso stretto, alle disposizioni di disciplina penale sostanziale - Fondamento costituzionale - Principio di uguaglianza, anziché di legalità della pena - Conseguente derogabilità, nei limiti della ragionevolezza.

Testo

L'ambito di operatività del principio di retroattività in mitius non deve essere limitato alle sole disposizioni concernenti la misura della pena, ma va esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in senso stretto, riguardano il complessivo trattamento riservato al reo; esso non si riferisce, dunque, soltanto a quelle norme che concernono in senso stretto la pena, ma anche a quelle disposizioni che incidono su discipline penali di natura sostanziale. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2011, n. 393 del 2006, n. 455 del 1998, n. 85 del 1988 e n. 72 del 1998; ordinanze n. 317 del 2000, n. 288 del 1999, n. 51 del 1999, n. 219 del 1997, n. 294 del 1996 e n. 137 del 1996).

Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio della retroattività della lex mitior in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost., - che deve essere interpretato nel senso di vietare l'applicazione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscano nuove incriminazioni, ovvero che aggravino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato - ma è da rinvenire nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'abolitio criminis o la modifica mitigatrice. Da ciò consegue anche che, mentre l'irretroattività in peius costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività in mitius medesima è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. In particolare, il principio di retroattività della legge favorevole - che, in seguito alla pronuncia della Corte EDU Scoppola contro Italia, ha acquistato un nuovo fondamento con l'interposizione dell'art. 7 della CEDU - può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo, con la conseguenza che la scelta di derogare alla retroattività di una norma più favorevole deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 236 del 2011, n. 215 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 393 del 2006).

La ratio immediata dell'art. 25, secondo comma, Cost. è quella di tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall'inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. Una simile garanzia non è posta in discussione dall'applicazione di una norma penale, pur più gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, che era comunque in vigore al momento del fatto: e ciò per l'ovvia ragione che la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019 e n. 394 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7