Ordinanza 163/1981 (ECLI:IT:COST:1981:163)
Massima numero 12756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  16/07/1981;  Decisione del  16/07/1981
Deposito del 30/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 163/81. PUBBLICO MINISTERO - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - QUESTIONI SOLLEVATE DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE, MENTRE IL POTERE DECISORIO, NELLA SPECIE, SPETTA AL GIUDICE ISTRUTTORE E AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della L. 21 aprile 1962, n. 161 e dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale sollevata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza attesoche' le norme della cui legittimita' si discute attengono a giudizi in ordine ai quali il potere decisorio e' attribuito in via esclusiva e rispettivamente al giudice istruttore (artt. 74 e 378 c.p.p.) e al giudice di sorveglianza (art. 634 c.p.p.) ne consegue il difetto di legittimazione del P.M. a sollevarle.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1957  n. 87  art. 26