Ordinanza 165/1981 (ECLI:IT:COST:1981:165)
Massima numero 14520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  16/07/1981;  Decisione del  16/07/1981
Deposito del 30/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 165/81. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO A DOMICILIO - NUOVE NORME A TUTELA DI DETTO LAVORO - ASSUNTA DISCORDANZA TRA I TESTI APPROVATI DALLE DUE CAMERE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E PROMULGAZIONE DELLE LEGGI STATALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, sollevata - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - per la discordanza del testo di detta norma, gia' approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica, discordanza che andrebbe attribuita ad un errore materiale, verificatosi nella trascrizione dell'art. 1 in parola, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Nel corso del giudizio di costituzionalita' e' sopraggiunta infatti la legge 16 dicembre 1980, n. 858, il cui art. 1 ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita'... lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"), per cui si rende necessario che il giudice di provenienza accerti se la sollevata questione sia tuttora rilevante. - O. nn. 56/1981; 154/1981; 166/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 73

Altri parametri e norme interposte