Ordinanza 167/1981 (ECLI:IT:COST:1981:167)
Massima numero 14522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
16/07/1981; Decisione del
16/07/1981
Deposito del 30/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 167/81. ELEZIONI - LAVORATORI DIPENDENTI CHIAMATI AD ADEMPIERE A FUNZIONI ELETTORALI - REGIME DIFFERENZIATO SECONDO CHE SI TRATTI DI ELEZIONI POLITICHE O AMMINISTRATIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' RITENUTA NON FONDATA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 167/81. ELEZIONI - LAVORATORI DIPENDENTI CHIAMATI AD ADEMPIERE A FUNZIONI ELETTORALI - REGIME DIFFERENZIATO SECONDO CHE SI TRATTI DI ELEZIONI POLITICHE O AMMINISTRATIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' RITENUTA NON FONDATA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata sotto il profilo della diversita' di regime dei lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere a funzioni elettorali, secondo che si tratti di elezioni amministrative o di elezioni politiche, postoche' - a prescindere che detta questione e' stata gia' ritenuta non fondata - la sopraggiunta legge 30 aprile 1981, n. 178, ha disposto che le norme di cui trattasi si applichino "anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali", comprese le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 1980, alle quali si riferiscono entrambe le ordinanze di rinvio, per la qual ragione si rende necessario restituire gli atti al giudice di provenienza, affinche' si accerti se la prospettata questione sia tuttora rilevante. - S. n. 35/1981.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata sotto il profilo della diversita' di regime dei lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere a funzioni elettorali, secondo che si tratti di elezioni amministrative o di elezioni politiche, postoche' - a prescindere che detta questione e' stata gia' ritenuta non fondata - la sopraggiunta legge 30 aprile 1981, n. 178, ha disposto che le norme di cui trattasi si applichino "anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali", comprese le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 1980, alle quali si riferiscono entrambe le ordinanze di rinvio, per la qual ragione si rende necessario restituire gli atti al giudice di provenienza, affinche' si accerti se la prospettata questione sia tuttora rilevante. - S. n. 35/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte