Ordinanza 172/1981 (ECLI:IT:COST:1981:172)
Massima numero 15107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
16/07/1981; Decisione del
16/07/1981
Deposito del 30/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 172/81. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PROCEDIMENTO - INCIDENTALE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - CESSAZIONE DI UN COMPONENTE PRIMA CHE LA QUESTIONE SIA STATA DECISA - RINVIO DELLA CAUSA A NUOVO RUOLO.
ORD. 172/81. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PROCEDIMENTO - INCIDENTALE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - CESSAZIONE DI UN COMPONENTE PRIMA CHE LA QUESTIONE SIA STATA DECISA - RINVIO DELLA CAUSA A NUOVO RUOLO.
Testo
A norma degli artt. 16 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 18 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio dagli stessi giudici presenti alle udienze; ove quindi un componente del collegio cessi dalla carica prima che la decisione sia adottata, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
A norma degli artt. 16 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 18 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio dagli stessi giudici presenti alle udienze; ove quindi un componente del collegio cessi dalla carica prima che la decisione sia adottata, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 16
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 18