Sentenza 173/1981 (ECLI:IT:COST:1981:173)
Massima numero 11535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
17/07/1981; Decisione del
17/07/1981
Deposito del 30/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 173/81 A. ASSISTENZA E BENEFICENZA - ISTITUZIONI PUBBLICHE D'ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) INFRAREGIONALI - TRASFERIMENTO AI COMUNI - ECCESSO DI DELEGA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA DOPO LA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.
SENT. 173/81 A. ASSISTENZA E BENEFICENZA - ISTITUZIONI PUBBLICHE D'ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) INFRAREGIONALI - TRASFERIMENTO AI COMUNI - ECCESSO DI DELEGA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA DOPO LA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice di merito dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione giacche', a seguito della sospensione del processo in corso, non possono essere compiuti atti del procedimento ed e' percio' preclusa al giudice ogni pronunzia anche in tema di pregiudiziali (combinato disposto degli artt. 41, 298 e 367, c.p.c.). Pur se a tale regola puo' derogarsi per gli atti urgenti e per i provvedimenti cautelari in ispecie, e' altresi' indubbio che il giudice e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale soltanto quando si riferiscono esclusivamente alle norme da applicare in quella sede e non rilevino, come nel caso di specie, proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione.
- cfr. SS. nn. 33/1973, 177/1973, 135/1975, 118/1976, 186/1976.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice di merito dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione giacche', a seguito della sospensione del processo in corso, non possono essere compiuti atti del procedimento ed e' percio' preclusa al giudice ogni pronunzia anche in tema di pregiudiziali (combinato disposto degli artt. 41, 298 e 367, c.p.c.). Pur se a tale regola puo' derogarsi per gli atti urgenti e per i provvedimenti cautelari in ispecie, e' altresi' indubbio che il giudice e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale soltanto quando si riferiscono esclusivamente alle norme da applicare in quella sede e non rilevino, come nel caso di specie, proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione.
- cfr. SS. nn. 33/1973, 177/1973, 135/1975, 118/1976, 186/1976.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
24/07/1977
n. 616
art. 25
co. 5
legge
17/07/1990
n. 6972
art. 1
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte