Sentenza 173/1981 (ECLI:IT:COST:1981:173)
Massima numero 11535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  17/07/1981;  Decisione del  17/07/1981
Deposito del 30/07/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11536  11537


Titolo
SENT. 173/81 A. ASSISTENZA E BENEFICENZA - ISTITUZIONI PUBBLICHE D'ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) INFRAREGIONALI - TRASFERIMENTO AI COMUNI - ECCESSO DI DELEGA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA DOPO LA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice di merito dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione giacche', a seguito della sospensione del processo in corso, non possono essere compiuti atti del procedimento ed e' percio' preclusa al giudice ogni pronunzia anche in tema di pregiudiziali (combinato disposto degli artt. 41, 298 e 367, c.p.c.). Pur se a tale regola puo' derogarsi per gli atti urgenti e per i provvedimenti cautelari in ispecie, e' altresi' indubbio che il giudice e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale soltanto quando si riferiscono esclusivamente alle norme da applicare in quella sede e non rilevino, come nel caso di specie, proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione.

- cfr. SS. nn. 33/1973, 177/1973, 135/1975, 118/1976, 186/1976.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 25  co. 5

legge  17/07/1990  n. 6972  art. 1  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte