Sentenza 174/1981 (ECLI:IT:COST:1981:174)
Massima numero 9605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
17/07/1981; Decisione del
17/07/1981
Deposito del 30/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 174/81 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - RIDEFINIZIONE DELLA MATERIA - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI, DEGLI UFFICI E DEI BENI DEGLI ENTI NAZIONALI ED INTERREGIONALI OPERANTI NEL SETTORE - O.N.A.O.S.I. - ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 174/81 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - RIDEFINIZIONE DELLA MATERIA - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI, DEGLI UFFICI E DEI BENI DEGLI ENTI NAZIONALI ED INTERREGIONALI OPERANTI NEL SETTORE - O.N.A.O.S.I. - ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 per il trasferimento alle regioni delle funzioni attinenti alla assistenza e beneficenza pubblica nonche` degli uffici e dei beni degli enti nazionali ed interregionali esercitanti tali funzioni, comportava la preventiva ridefinizione della materia, da operarsi contestualmente al trasferimento, al fine di ricomporre i servizi sociali su basi territoriali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22, 113 e 114 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonche` del n. 2 della Tabella All. B, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382 che, disponendo il trasferimento alla regione delle funzioni, degli uffici e dei beni degli enti pubblici nazionali ed interregionali, e tra questi dell'O.N.A.O.S.I. - Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani - non eccedono dai limiti della delega.
La delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 per il trasferimento alle regioni delle funzioni attinenti alla assistenza e beneficenza pubblica nonche` degli uffici e dei beni degli enti nazionali ed interregionali esercitanti tali funzioni, comportava la preventiva ridefinizione della materia, da operarsi contestualmente al trasferimento, al fine di ricomporre i servizi sociali su basi territoriali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22, 113 e 114 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonche` del n. 2 della Tabella All. B, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382 che, disponendo il trasferimento alla regione delle funzioni, degli uffici e dei beni degli enti pubblici nazionali ed interregionali, e tra questi dell'O.N.A.O.S.I. - Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani - non eccedono dai limiti della delega.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 22/07/1975
n. 382
art. 1