Sentenza 174/1981 (ECLI:IT:COST:1981:174)
Massima numero 9607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GIONFRIDA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
17/07/1981; Decisione del
17/07/1981
Deposito del 30/07/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 174/81 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - RIDEFINIZIONE DELLA MATERIA OPERATA DALL'ART. 22 DEL D.P.R. N. 616 DEL 1977 - LEGITTIMITA' DI TALE PREVISIONE - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DEI BENI E DEGLI UFFICI DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI ED INTERREGIONALI OPERANTI NEL SETTORE - O.N.A.O.S.I. - QUESTIONE NON FONDATATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 174/81 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - RIDEFINIZIONE DELLA MATERIA OPERATA DALL'ART. 22 DEL D.P.R. N. 616 DEL 1977 - LEGITTIMITA' DI TALE PREVISIONE - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DEI BENI E DEGLI UFFICI DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI ED INTERREGIONALI OPERANTI NEL SETTORE - O.N.A.O.S.I. - QUESTIONE NON FONDATATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche` il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica disposto dall'art. 22 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, finalizzato alla ricomposizione dei servizi sociali su base territoriale, non eccede dai limiti della materia intesa nel quadro della legislazione vigente, avuto riguardo al concetto di beneficenza pubblica quale fu presente al legislatore delegante, e non viola gli artt. 117 e 118 Cost., ugualmente non eccedono dai limiti della materia, e non violano gli artt. 117 e 118 Cost., le disposizioni che dispongono il trasferimento alle regioni dei beni e degli uffici degli enti pubblici nazionali ed interregionali operanti nel settore . (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 113 e 114 del medesimo d.P.R. nonche` della tab. All. B, n. 2, che dispongono il trasferimento alle regioni dei beni e degli uffici dell'O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani).
Poiche` il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica disposto dall'art. 22 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, finalizzato alla ricomposizione dei servizi sociali su base territoriale, non eccede dai limiti della materia intesa nel quadro della legislazione vigente, avuto riguardo al concetto di beneficenza pubblica quale fu presente al legislatore delegante, e non viola gli artt. 117 e 118 Cost., ugualmente non eccedono dai limiti della materia, e non violano gli artt. 117 e 118 Cost., le disposizioni che dispongono il trasferimento alle regioni dei beni e degli uffici degli enti pubblici nazionali ed interregionali operanti nel settore . (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 113 e 114 del medesimo d.P.R. nonche` della tab. All. B, n. 2, che dispongono il trasferimento alle regioni dei beni e degli uffici dell'O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte