Ordinanza 175/1981 (ECLI:IT:COST:1981:175)
Massima numero 15104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  15/10/1981;  Decisione del  15/10/1981
Deposito del 15/10/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 175/81. REFERENDUM - LEGGE REGIONALE SARDA - CONFIGURAZIONE DI UNA SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO QUALE UFFICIO PER IL REFERENDUM - ASSUNTA LESIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - QUESTIONE SOLLEVATA D'UFFICIO DALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Testo
Riguardo all'art. 6 della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, puo' prospettarsi il dubbio se tale disposizione, nel configurare una sezione della Corte d'appello come ufficio per il referendum popolare, con le relative attribuzioni in ordine alla procedura referendaria, interferisca indebitamente nell'ambito riservato alla legge dello Stato dal precetto costituzionale che governa la produzione delle norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura (art. 108 Cost.). (Questione sollevata d'ufficio dalla Corte costituzionale in quanto rilevante, oltre che non manifestamente infondata, nel giudizio di legittimita' costituzionale relativo allo stesso art. 6 della legge regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, impugnato dalla Corte d'appello di Cagliari quale sezione per il referendum popolare, sotto il profilo che detta norma avrebbe introdotto l'istituto del referendum abrogativo in violazione dell'art. 32 dello Statuto Speciale Sardo che prevede solo il referendum di tipo sospensivo o preventivo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte